Finanza personale
Successioni e donazioni: come funziona l’imposta dopo la riforma

Successioni e donazioni: come funziona l’imposta dopo la riforma

Aliquote confermate, Trust, autoliquidazione e doppia franchigia: scopriamo insieme cosa prevede il Decreto n. 139/2024

Imposta di successione e donazione: il quadro attuale

La normativa dell’imposta di successione e donazione è stata oggetto di una recente riforma ad opera del Decreto n. 139/2024 in vigore dallo scorso 1° gennaio 2025. 

Il Decreto non ha modificato l’impianto essenziale della disciplina che si conferma tra le più favorevoli nel contesto dei paesi europei, ma ha introdotto alcune precisazioni e interventi mirati. Di seguito un riepilogo dei principali punti. 

Confermate le aliquote e le franchigie attuali

Le aliquote e franchigie per il calcolo dell’imposta di successione e donazione sono state confermate. 

L’imposta, quindi, è applicata con: 

  • aliquota del 4% e franchigia di euro 1.000.000 per il coniuge e i discendenti in linea retta (nonché a favore degli ascendenti, es. donazione dal figlio al genitore); 
  • aliquota del 6% per i fratelli e i parenti entro il 4° grado, con franchigia di euro 100.000 per i fratelli; 
  • aliquota dell’8%, senza franchigia, oltre il 4° grado. 

Ciò significa, ad esempio, che se un genitore lascia in eredità al figlio un immobile del valore di 900.000 euro, non si paga nulla perché rientra nella franchigia di 1.000.000. 

Il Decreto, inoltre, ha confermato: 

  • le modalità di determinazione della base imponibile, in particolare, il valore catastale per gli immobili e il patrimonio netto contabile per le partecipazioni in società non quotate; 
  • i casi di esenzione da imposta, in particolare per titoli di Stato (valevole in successione, ma non in donazione), gli immobili sottoposti a vincolo delle belle arti, aziende e partecipazioni societarie a determinate condizioni.

L’applicazione dell’imposta al Trust

Le novità più importanti apportate dal Decreto riguardano i trasferimenti di beni derivanti dal Trust, un istituto giuridico attraverso il quale una persona (il disponente), con atto mortis causa o inter vivos, sottopone beni sotto il controllo di un soggetto incaricato di gestirli (il trustee) nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato. Il Trust è utilizzato in particolare per la tutela del patrimonio, la pianificazione successoria, il passaggio generazionale d’impresa o per garantire nel tempo la protezione economica di soggetti fragili. 

In caso di soggetti non residenti, il Decreto ha stabilito che l’imposta è dovuta quando il soggetto che trasferisce i beni dal proprio patrimonio al Trust (ossia il disponente) è residente in Italia, a prescindere dalla residenza dei beneficiari e della localizzazione di beni. 

L’imposta è applicata non in fase iniziale, quando i beni vengono trasferiti al Trust, ma in fase finale, nel momento in cui vengono trasferiti ai beneficiari, in base al principio della “tassazione in uscita”. È fatta salva, tuttavia, la facoltà per il disponente di optare per l’immediato versamento dell’imposta all’atto di dotazione del Trust, senza che nulla sia dovuto in occasione del trasferimento finale (c.d. “tassazione in entrata”). 

Esenzione da imposta anche per il consolidamento del controllo

Come sopra anticipato, il Decreto ha confermato l’esenzione dall’imposta di successione e donazione per aziende e partecipazioni societarie trasferite al coniuge e ai figli e mantenute da questi per almeno cinque anni.  

Per quanto riguarda le società di capitali l’esenzione è concessa per le partecipazioni di controllo che comportano il trasferimento della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea. 

Il Decreto ha esteso l’esenzione anche al caso in cui i beneficiari già detengono partecipazioni di controllo e per effetto del trasferimento incrementano la propria posizione. 

Autoliquidazione dell’imposta sulle successioni

Il Decreto ha introdotto un meccanismo di autoliquidazione dell’imposta di successione. Per le successioni aperte fino al 31 dicembre 2024, l’imposta è richiesta, mediante avviso di liquidazione dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate, sulla base della dichiarazione di successione presentata dagli eredi.  

Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, l’imposta sarà liquidata e versata direttamente dagli eredi, sempre sulla base della dichiarazione di successione. 

Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate saranno incaricati di controllare la regolarità dei versamenti effettuati, eventualmente rettificando la maggior imposta dovuta. In pratica, il funzionamento diventa simile a quello dell’Irpef: si paga subito e solo in seguito l’Agenzia effettua i controlli. 

Liberalità indirette tassate solo volontariamente o se accertate

Le liberalità indirette sono trasferimenti informali di ricchezza effettuati in assenza di un contratto o di un apposito atto di donazione (l’esempio tipico è il bonifico bancario in favore di familiari). 

Il Decreto prevede che questi trasferimenti scontino l’imposta di donazione solo se: 

  • volontariamente registrati (nel qual caso si applicano le aliquote e le franchigie ordinarie); 
  • accertati dall’Amministrazione nel corso di controlli fiscali su altri tributi (ad esempio accertamenti sull’Irpef), con applicazione dell’imposta all’ 8%, per l’importo che supera la franchigia. 

La doppia franchigia

Il Decreto ha modificato le modalità di calcolo delle franchigie disponibili in sede di donazione e di successione. In precedenza, le donazioni fatte in vita andavano a ridurre la franchigia disponibile al momento della successione, per esempio se un genitore donasse 300.000 euro al figlio, in successione risulterebbe disponibile una franchigia residua di 700.000 euro (=1.000.000-300.000). 

Con il Decreto, di fatto, viene stabilita una doppia franchigia: una da consumare con le donazioni e una internamente disponibile in sede di successione. Così, nello stesso esempio, alla morte del genitore il figlio potrà comunque beneficiare di una franchigia di 1.000.000 euro, non ridotta dalle donazioni ricevute in vita. 

In sintesi: il Decreto n. 139/2024 non ha cambiato le regole di fondo, ma ha reso più chiari e in alcuni casi più favorevoli alcuni aspetti

  • aliquote e franchigie confermate; 
  • tassazione dei Trust solo all’uscita (salvo scelta del disponente); 
  • autoliquidazione da parte degli eredi dal 2025; 
  • liberalità indirette tassate solo in casi specifici; 
  • doppia franchigia per donazioni e successioni. 

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